Nella scuola dell’infanzia su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 20 allievi; egli può essere assunto per tutto l’anno scolastico o parte dello stesso, con un onere d’insegnamento compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.
Nelle sezioni di scuola dell’infanzia con più di 21 allievi è obbligatoria l’as- sunzione di un docente di appoggio per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico.
In casi particolari il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport può autorizzare l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui al cpv. 1; l’onere d’insegnamento è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.
Per la scuola elementare su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare. L’obbligo di assunzione del docente d’appoggio scatta qualora il numero di allievi fosse superiore a 22 per le monoclassi o a 20 per le biclassi, come pure nelle sezioni triclassi, quadriclassi e pentaclassi.
L’assunzione del docente di appoggio nei casi non obbligatori deve essere autorizzata dal Dipartimento e l’onere del docente di appoggio deve essere compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale d’insegnamento.