Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 201 del 20.10.2022.
Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono l’adozione della seguente Legge quadro sulle strutture sociosanitarie e socioeducative:
Art. 1 Scopo
La presente legge ha come scopo di definire le condizioni quadro per il finanziamento degli enti sociosanitari e socioeducativi sussidiati da parte del Cantone. Essa si applica anche alle strutture sociosanitarie e socioeducative gestite direttamente dal Cantone.
Art. 2 Ruolo di Cantone e Comuni
Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi sociosanitari e socioeducativi, in particolare in materia di strutture e di prestazioni.
Il Consiglio di Stato elabora le pianificazioni settoriali, sentendo i Comuni e gli interessati, per strutture ospedaliere e servizi ambulanze, case anziani e centri diurni, servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d’appoggio, enti socioeducativi e per gli interventi sulle dipendenze, nidi e strutture extrascolastiche. Il Gran Consiglio decide in merito agli indirizzi strategici delle pianificazioni settoriali.
Art. 3 Condizioni di lavoro
Le condizioni di lavoro devono ricevere l’approvazione del Cantone e devono favorire la qualità delle prestazioni degli operatori ed evitare l’abbandono precoce delle professioni sociosanitarie e socioeducative, segnatamente attraverso il rispetto delle seguenti disposizioni necessarie per ottenere il finanziamento pubblico:
- il personale necessario per la presa a carico viene stabilito e verificato in modo trasparente e periodico dal Cantone dopo consultazione di esperti indipendenti e delle associazioni professionali: nel calcolo si tiene conto degli oneri per compiti amministrativi del personale sociosanitario e socioeducativo, come pure delle assenze per malattie, infortuni, congedi pagati e formazione continua;
- i contratti di lavoro di regola sono a tempo indeterminato: i contratti di lavoro su chiamata e a tempo determinato sono limitati a casi giustificati e notificati al Cantone e ai partner sociali;
- i salari sono stabiliti in base ad analisi scientifiche indipendenti delle funzioni, che vengono effettuate nei singoli settori e segnatamente: a) strutture ospedaliere e servizi ambulanze; b) case anziani e centri diurni; c) servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d’appoggio; d) enti socioe- ducativi e per gli interventi sulle dipendenze; e) nidi e strutture extrasco- lastiche;
- nel calcolo del finanziamento pubblico i salari sono riconosciuti, tenendo conto della classe e dell’aumento annuo (scatto) del personale;
- il picchetto svolto sul posto di lavoro conta come tempo di lavoro;
- le indennità orarie per lavoro notturno, in sabato e in festivo corrispondono ad un supplemento di almeno il 15% del salario orario medio della rispettiva funzione e ad una compensazione di tempo equivalente al 10% almeno della durata del lavoro svolto;
- l’orario di lavoro settimanale, la compensazione delle ore supplementari e straordinarie, i giorni liberi settimanali, le vacanze, i congedi per anzianità di servizio, i congedi pagati per la conciliazione famiglia-lavoro, i contributi per la frequenza nei nidi dei figli dei dipendenti e le condizioni pensionistiche sono al minimo quelli previsti dall’Ente ospedaliero cantonale;
- il tempo di lavoro deve essere registrato elettronicamente, deve includere il tempo di vestizione e deve comprendere il tempo di trasferta tra un luogo di lavoro e l’altro;
- in ogni settore è introdotto un sistema di prepensionamento con rendita ponte sostitutiva dell’AVS;
- in ogni settore è introdotto un sistema di supervisione e di sostegno al personale per situazioni critiche;
- in ogni struttura la partecipazione attiva del personale è favorita ai sensi della legge sulla partecipazione, in particolare sulle questioni organizzative;
- la contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro di settore è favorita ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro è richiesto;
- subappalti ed esternalizzazioni sono vietati, se conducono ad applicare con- dizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle definite dalla presente legge.
Art. 4 Diritti dei pazienti e degli utenti
Il Consiglio di Stato definisce i diritti dei pazienti e degli utenti dei singoli settori e sostiene finanziariamente le associazioni che promuovono tali di- ritti e che tutelano pazienti ed utenti.
Art. 5 Valutazione della qualità
1. La valutazione della qualità delle singole strutture avviene ogni tre anni ad opera di un ente indipendente, scelto dal Cantone in modo trasparente, e concerne:
- la qualità delle prestazioni erogate;
- la soddisfazione di pazienti ed utenti;
- la soddisfazione del personale.
2. I risultati per struttura sono resi pubblici dal Consiglio di Stato.
Art. 6 Organi di mediazione
1. Il Consiglio di Stato istituisce uno o più organi di mediazione indipendenti, che sono accessibili gratuitamente a pazienti, utenti e relativi parenti o rappresentanti, nonché al personale.
2. L’organo o gli organi incaricati pubblicano annualmente un rendiconto.
Art. 7 Commissione di controllo
Il Gran Consiglio nomina una speciale commissione parlamentare di controllo, che redige annualmente un rapporto pubblico sul raggiungimento degli obiet- tivi pianificatori settoriali, come pure sul rispetto dei mandati attribuiti e dei contratti stipulati con gli enti e le strutture, segnalando eventuali problemi. Il Consiglio di Stato, i Comuni, gli enti e le strutture collaborano con la commis- sione di controllo, mettendo a disposizione informazioni e documenti.
Art. 8 Adeguamento delle leggi vigenti
Le eventuali disposizioni contrarie alla presente legge contenute in altre leggi sono abrogate.
Art. 9 Entrata in vigore
Il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore della presente legge.