Iniziativa interpartitica per compensare il notevole taglio delle pensioni cantonali previsto dal 2024

Su impulso del Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino lo scorso 19 settembre è stata depositata un’iniziativa parlamentare interpartitica per la modifica della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT), denominata “Mantenimento del livello delle pensioni di vecchiaia fissato nel 2013 e adattamento al carovita delle pensioni in primato di contributi senza garanzie”.

I firmatari dell’iniziativa parlamentare elaborata 707 (IE 707) sono il segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta e altri 11 granconsiglieri: Massimiliano Ay, Anna Biscossa, Simona Buri, Nicola Corti, Maddalena Ermotti-Lepori, Lea Ferrari, Giorgio Fonio, Danilo Forini, Carlo Lepori, Daniela Pugno-Ghirlanda e Andrea Stephani.

L’IE 707 chiede di non tradire le promesse, che furono fatte dal Governo (in primis dall’on. Laura Sadis, PLR) e dal Parlamento a ca. 16'000 assicurate e assicurati dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino il 6 novembre 2012 con il varo della LIPCT, la quale ha definito l’abbandono del piano assicurativo in primato delle prestazioni e l’introduzione del piano assicurativo in primato dei contributi. La LIPCT ha comportato a partire dal 2013 per le/gli assicurati in primato dei contributi senza garanzie transitorie una diminuzione delle pensioni di vecchiaia del 20% mediamente. Pertanto un’ulteriore riduzione del 20% -con effetto progressivo dal 1.1.2024- porterebbe ad erogare da parte dell’IPCT pensioni di vecchiaia nel piano assicurativo in primato dei contributi, che sarebbero mediamente del 36% inferiori rispetto al valore delle rendite del piano assicurativo in primato di prestazioni. Questa riduzione delle pensioni di vecchiaia del 36% sull’arco di una quindicina di anni è contraria al principio della buona fede ed è irresponsabile, perché significa impoverire una fetta importante del ceto medio ticinese (per il quale tutti i partiti si sciacquano la bocca prima delle elezioni): e lo è tanto più se fatta da un datore di lavoro pubblico che vuole essere normalmente attrattivo nelle sue condizioni di lavoro.

Il nuovo capoverso 6bis dell’articolo 11 LIPCT -proposto dall’IE 707- introduce una delega al Consiglio d’amministrazione dell’IPCT e segue la linea già tracciata di aumentare i contributi a carico dei datori di lavoro - per finanziare il livello delle pensioni. Il contributo proposto può arrivare fino al 5%. La modifica di legge può essere decisa unicamente dal Parlamento: il CdA dell’IPCT non il potere di prelevare contributi aggiuntivi. Il contributo, da solo, non consente da subito di erogare pensioni identiche in valore assoluto, perché tale effetto lo si avrà solo laddove il periodo di contribuzione sarà completo. Nel mezzo occorreranno altre misure, quali la prevista riduzione scalare del tasso di conversione nel periodo 2024-2031 e l’utilizzo di appositi accantonamenti fatti dal Consiglio d’amministrazione delI’IPCT (300 mio. Fr a fine 2021): a questo lavorano i 2 rappresentanti VPOD dei dipendenti presenti nel CdA IPCT. Questo sarà possibile con un procedere ordinato, che eviti l’intervento dell’autorità federale di vigilanza sull’IPCT.

Resta il fatto che l’aumento dei contributi fino al 5% è imprescindibile per mantenere il livello delle pensioni. Il Sindacato VPOD ha già presentato il 18.10.2021 una PETIZIONE, intitolata“NO AL TAGLIO DEL 40% DELLE PENSIONI” e firmata da 2'000 assicurati IPCT, che contiene tale richiesta: questa petizione deve ancora essere affrontata dal Parlamento!

Testo iniziativa parlamentare

Le richieste della presente iniziativa parlamentare sono due.

  1. Mantenere il livello delle pensioni di vecchiaia in valore assoluto pari a quello determinato dai tassi di conversione fissati nel 2013 per il calcolo della pensione di vecchiaia.

Un’ulteriore riduzione del 20% -con effetto progressivo dal 1.1.2024- porterebbe ad erogare da parte dell’IPCT pensioni di vecchiaia nel piano assicurativo in primato dei contributi, che sarebbero mediamente del 36% inferiori rispetto al valore delle rendite del piano assicurativo in primato di prestazioni: questa prospettiva di riduzione delle pensioni di vecchiaia del 36% sull’arco di una quindicina di anni è contraria al principio della buona fede ed irresponsabile, perché significa impoverire una fetta importante del ceto medio ticinese, e lo è tanto più se fatta da un datore di lavoro pubblico che vuole essere normalmente attrattivo nelle sue condizioni di lavoro. Il nuovo capoverso 6bis inserito nell’articolo 11 LIPCT introduce una delega al Consiglio d’amministrazione dell’IPCT e segue la linea già tracciata di aumentare i contributi a carico dei datori di lavoro per finanziare il livello delle pensioni. Occorre comunque essere consapevoli che questo contributo, da solo, non consente da subito di erogare pensioni identiche in valore assoluto, perché tale effetto lo si avrà solo laddove il periodo di contribuzione sarà completo. Nel mezzo occorreranno altre misure, quali la prevista riduzione scalare del tasso di conversione tra il 2024 ed il 2031 e l’utilizzo di appositi accantonamenti fatti dal Consiglio d’amministrazione delI’IPCT. Resta il fatto che l’aumento dei contributi richiesto dalla presente iniziativa è imprescindibile e gioca un ruolo importante nel perseguimento dell’obiettivo di sostenere il livello delle pensioni.

  1. Evitare il blocco del carovita fino al 15% per le pensioni del piano assicurativo in primato di contributi senza garanzie e per le pensioni in condizioni analoghe.

Non applicare la sospensione fino al 15% alle pensioni erogate secondo il primato dei contributi potrebbe invero già rientrare nella ratio legis della LIPCT del 2012, siccome tali pensioni sono più basse del 20% mediamente di quelle erogate secondo il primato delle prestazioni (o con le garanzie, che è la stessa cosa): ma per chiarezza la modifica di legge va a nostro parere introdotta. Nel testo proposto si precisa anche la non sospensione viene introdotta di regola per le casistiche elencate, in modo che il Consiglio d’amministrazione dell’IPCT possa considerare le situazioni (eccezioni) di quelle pensioni in primato dei contributi che per vari motivi sono più alte delle pensioni in primato di prestazioni. Inoltre dal 2021 vengono erogate dall’IPCT pensioni vedovili più ridotte per le vedove o i vedovi di ex assicurati andati in pensione secondo il primato delle prestazioni (oppure con le garanzie, che è la stessa cosa), di modo che non si giustifica “penalizzare” ulteriormente questa categoria di persone, la quale a seguito della citata maggior riduzione è stata sostanzialmente parificata ai beneficiari di prestazioni vedovili in primato dei contributi.

Modifiche proposte (parte evidenziata)

Contributi ordinari, straordinari,

contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

Art. 11

(…)

6bis Per finanziare il mantenimento di un livello delle pensioni di vecchiaia pari in valore assoluto a quello determinato dai tassi di conversione applicati in data 1.1.2013, i datori di lavoro versano un contributo che viene annualmente definito dall’Organo supremo dell’Istituto di previdenza, ritenuto un massimo del 5% della massa degli stipendi assicurati. Tale contributo non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l’art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993.

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 121L’adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l’indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell’indice di novembre 2012. La sospensione non si applica di principio alle pensioni erogate secondo il piano assicurativo in primato dei contributied alle pensioni vedovili erogate dopo il 1.1.2021 al coniuge o partner registrato di un assicurato che percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria).

2Le pensioni sono adeguate all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

3Per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell’1.5% di cui il 40% a carico dell’assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

4L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell’adeguamento delle pensioni.