1. l’organizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro di indagini indipendenti ed esaustive sul clima di lavoro nel Cantone e presso gli enti sussidiati, con la pubblicazione dei risultati;
2. l’obbligo per lo Stato e per le strutture beneficiarie di sussidi di autocertificare pubblicamente che sono dotate di personale qualificato sufficiente e che lo impiegano nelle mansioni previste dalle loro qualifiche, come pure che sostituiscono tempestivamente le assenze per garantire la qualità delle cure e dell’assistenza, oltre che un lavoro con carichi normali;
3. l’obbligo per lo Stato e per le strutture beneficiarie di sussidi di pubblicare un’autocertificazione in base alla quale essi non ricorrono al lavoro gratuito fatto da stagisti e praticanti sfruttati, che limitano a situazioni eccezionali il lavoro su chiamata/precario, e le esternalizzazioni (pulizie, ecc.);
4. l’obbligo per lo Stato e per le strutture beneficiarie di sussidi di pubblicare un’autocertificazione in base alla quale essi rispettano le normative della Legge sul lavoro relative a rispetto del riposo settimanale (max. 6 giorni consecutivi), rispetto del riposo giornaliero (almeno 11 ore di riposo), rispetto alla limitazione del lavoro su massimo due domeniche al mese;
5. la tolleranza zero per lo stile di gestione autoritario e verticistico: lo Stato deve sospendere i sussidi agli enti con gestioni autoritarie e verticistiche fino al ripristino della normalità;
6. l’indennizzo e il ricollocamento del personale che denuncia situazioni di clima di lavoro negativo e che viene ingiustamente licenziato.