Il Sindacato VPOD Ticino rivendica maggior democrazia accademica all’USI e alla SUPSI

Da: Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

A fronte delle vicende legate alla conclusione del mandato del rettore dell’Università di Lugano il Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino, senza entrare nel merito della vicenda, ricorda le proprie rivendicazioni storiche, che sono contenute nell’iniziativa popolare per «Per un settore universitario ancorato al territorio e con condizioni di lavoro adeguate», depositata nel 2011 e formalmente pendente.

Sindacato VPOD rivendica maggior democrazia accademica all'USI e alla SUPSI

In particolare in tema di democrazia accademica l’iniziativa popolare chiede di garantire i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione di USI e SUPSI, conformemente alla raccomandazione dell’UNESCO del 11 novembre 1997 concernente il personale insegnante dell’insegnamento superiore (in particolare punti 17-21).

L’iniziativa popolare chiede che il Consiglio dell’USI si componga dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio devono costituire la maggioranza dei membri del Consiglio dell’USI. Analogamente l’iniziativa popolare chiede che il Consiglio della SUPSI sia composto dai rappresentanti dei dipartimenti e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio devono costituire la maggioranza dei membri del Consiglio della SUPSI.

Attualmente la presenza dei rappresentanti del corpo accademico e intermedio è limitata a 2 persone su 11 nei due Consigli: una componente troppo esigua che non rispetta le raccomandazioni UNESCO. Per questo il Sindacato VPOD chiede al Parlamento di riprendere la questione trattando l’iniziativa popolare sopracitata alla luce dell’evoluzione di USI e SUPSI e delle raccomandazioni UNESCO.

Riunione sindacale: martedì 3 maggio, alle ore 20.15, Canvetto Luganese – sala verde

Invitiamo docenti, collaboratori, ricercatori, assistenti, personale tecnico- amministrativo dell’Alta scuola pedagogica a partecipare a questa importante riunione per discutere della democrazia e dei diritti del personale all’Università della Svizzera italiana

Il Sindacato VPOD intende sostenervi in questo delicato momento.

Convocazione

Legge USI-SUPSI

Consiglio dell’USI e Consiglio della SUPSI

Art. 8[18]1Il Consiglio dell’USI è l’organo superiore dell’USI e provvede:

a)ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell’insegnamento e della ricerca;

b)a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà;

c)a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i dirigenti;[19]

d)a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull’attività svolta.

2Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal Senato accademico. Il rettore dell’USI partecipa alle sue sedute e i decani delle facoltà sono sentiti su questioni che concernono la loro attività.[20]

3Il Consiglio della SUPSI è l’organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell’USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.

3bisI membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell’USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

4I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l’USI o la SUPSI.

5Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

Raccomandazione dell’UNESCO del 11 novembre 1997 concernente il personale insegnante dell’insegnamento superiore (in particolare punti 17-21).

A. Autonomie des établissements

17. Le plein exercice des libertés académiques et l’accomplissement des devoirs et responsabilités énoncés ci-après supposent l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur, c’est-à-dire la latitude nécessaire pour que ces établissements puissent prendre des décisions efficaces concernant leurs activités académiques, leurs règles de fonctionnement, leur gestion et autres activités connexes, dans la mesure où elles sont conformes aux systèmes de contrôle public, s’agissant en particulier des fonds fournis par l’Etat, et respectent les libertés académiques et les droits de la personne. Cependant, la nature de l’autonomie peut varier suivant les types d’établissement.

18. L’autonomie est l’expression institutionnelle des libertés académiques et une condition nécessaire pour que les enseignants et les établissements de l’enseignement supérieur puissent s’acquitter des fonctions qui leur incombent.

19. Il est du devoir des Etats membres de protéger l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur contre toute menace, d’où qu’elle vienne.

20. L’autonomie ne saurait être invoquée par les établissements d’enseignement supérieur pour porter atteinte aux droits du personnel enseignant de l’enseignement supérieur énoncés dans la présente Recommandation ou dans les autres instruments internationaux énumérés à l’appendice.

21. L’autogestion, la collégialité et une direction académique appropriée sont des éléments essentiels d’une véritable autonomie des établissements d’enseignement supérieur.