Le condizioni relative all’ottenimento e le modalità di versamento dell’indennità cantonale dovranno essere analoghe a quelle previste dalla legislazione del Canton Ginevra.
Il finanziamento e il calcolo dell’ammontare delle indennità dovranno essere definiti analogamente ai criteri stabiliti dalla legge federale per l’indennità perdita di guadagno in caso di maternità (LIPG). Ricordiamo che l'indennità perdita di guadagno in caso di maternità è versata come indennità giornaliera ed ammonta all'80 % del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'indennità giornaliera massima è versata a chi guadagna un reddito mensile di 7 350 franchi (7 350 franchi x 0.8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno) o, nel caso di una lavoratrice indipendente, ha un reddito annuo di 88 200 franchi (88 200 franchi x 0.8 / 360 giorni = 196 franchi al giorno).
Grazie alle 6 settimane di congedo maternità cantonale introdotte dalla presente modifica di legge, in totale, le madri lavoratrici assicurate in Ticino beneficerebbero di 20 settimane di congedo maternità pagato all’80% (evidentemente il datore di lavoro può completare la parte salariale mancante).